venerdì 19 agosto 2016

Guida alle ferie aziendali: maturazione e retribuzione


Vademecum sul diritto alle ferie: i riferimenti legislativi, come maturano, quando si godono, come vengono retribuite.



Il diritto a riposo settimanale e ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e regolamentato dal Codice Civile (art. 2109)dal Dlgs 66/2003 e successive modificazioni. Ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie, ossia 28 giornidi calendario (non lavorativi, che corrisponderebbero a un periodo complessivo più lungo).

Maturazione ferie

Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, il numero di giorni di ferie matura pro quota nel tempo in base ai mesi di lavoro (distribuite nei 12 mesi), anche durante periodi di assenza (maternità, congedo matrimoniale, malattia, ferie). Il periodo minimo può aumentare in base ai contratti di lavoro.

Interruzione ferie

Se i contratti collettivi lo consentono, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di serie ragioni: in caso dirichiamo, il lavoratore avrà diritto a consumare la parte restante in un secondo momento. In caso di malattia il lavoratore può sospenderle temporaneamente se si verifica prima delle ferie e, a meno di avviso diverso da parte del datore di lavoro, riprenderle una volta esaurito il periodo di malattia stesso. Se invece la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo con l’azienda e sempre che la malattia rappresenti un impedimento per l’effettivo riposo e quindi impedisca il pieno godimento delle ferie.

Godimento e piano ferie

Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve darne comunicazione al lavoratore. Se l’azienda chiude per un certo periodo si parla di ferie collettive: in questo caso il lavoratore non può opporsi. Altrimenti, queste sono le regole:
  • due settimane (salvo deroghe della contrattazione collettiva, che possono prevederne la riduzione per eccezionali ragioni di servizio, come previsto dalla nota del ministero del Lavoro prot. n. 25/I/0004908 del 18 ottobre 2006continuative se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  • altre due settimane possono essere fruite in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione (salvo deroghe della contrattazione collettiva);
  • ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale, fruibili in maniera frazionata, secondo i contratti o gli usi aziendali.

Ferie non godute

Per la normativa specifica rimandiamo ai seguenti approfondimenti:

Retribuzione ferie

Il periodo minimo di ferie non è mai monetizzabile con due eccezioni:
  • risoluzione del rapporto di lavoro (vai alle regole 2012 su licenziamenti edimissioni).
  • contratto a tempo determinato di durata inferiore a un anno (leggi cosa è cambiato con la Riforma del Lavoro).
Nel caso di mancato godimento dopo la scadenza prevista (solitamente 18 mesi), il datore di lavoro deve versare i contributi all’INPS. La mancata fruizione del periodo minimo legale fa scattare le seguenti sanzioni introdotte con l’art. 7 della legge n. 183/2010:
  • da 100 a 600 euro per ogni lavoratore;
  • da 400 a 1500 euro in caso di violazione per più di cinque lavoratori, o in due diverse annualità;
  • Da 800 a 4.500 euro per violazioni riguardanti più di dieci lavoratori o che siano durate almeno quattro anni.

martedì 1 marzo 2016

Come leggere il contatore gas

Per comunicare la lettura del proprio contatore è importante leggere esclusivamente le cifre prima delle virgola
Nel caso in cui l’ultima cifra, prima della virgola, fosse in posizione intermedia, si considera il numero inferiore.





Le cifre dopo la virgola, normalmente scritte su sfondo rosso, indicano frazioni di metro cubo e non devono essere comunicate. 
Per qualsiasi tipo di informazione o spiegazione in merito alle letture del contatore è possibile chiamare il Numero Verde presente in fattura.

venerdì 12 febbraio 2016

Canone RAI in bolletta senza arretrati


rai
Il pagamento del canone RAI in bolletta dal 2016 non ha valore retroattivo: dunque, il contribuente non corre il rischio di vedersi recapitare dal fornitore di energia elettrica eventuali arretrati non pagati, sulla base del presunto possesso del televisore. La precisazione arriva da Luigi Coldagelli, responsabile ufficio stampa RAI, in risposta ai dubbi sollevati in materia sulle ultime dieci annualità di canone (termine massimo prima della prescrizione).

=> Canone RAI in bolletta: scadenze, sanzioni, rimborsi

Le norme che sanzionano l’evasione del canone RAI modificate dalla Legge di Stabilità si applicano dal 2016: dunque, per le annualità trascorse, saranno inviati solleciti e poi le eventuali cartelle esattoriali.

Il dubbio nasce dall’applicazione del principio di presunzione (relativo al possesso di un apparecchio televisivo in tutte le prime case che hanno la fornitura di elettricità) in base al quale i fornitori di energia invieranno la richiesta di canone RAI ai loro clienti: se non si effettua richiesta di esenzione tramite apposita comunicazione scritta, il gestore presupporrà il possesso del televisore anche negli anni passati? Ne scaturirà la richiesta in bolletta dei canoni arretrati? La risposta è negativa: il contribuente che non nega di avere un televisore nel 2016, infatti, non ammette automaticamente di averla acquistata in anni precedenti: dal punto di vista giuridico, la presunzione retroattiva sarebbe difficile.

=> Canone RAI in bolletta, il modulo di esenzione

E comunque il legislatore si è posto il problema, perché la legge (comma 153, lettera a, legge 208/2015) specifica quanto segue:
«La  detenzione di un apparecchio si presume», nel caso in cui «esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la  sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione» rilasciata ai sensi della legge 445/2000 «la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico».
Ricordando che la falsa dichiarazione comporta sanzioni anche penali, la dichiarazione di non possedere il televisore è necessaria solo a partire dal 2016: per gli anni precedentila riscossione del canone segue le procedure precedenti, che non applicano di principio di presunzione collegato al contratto di fornitura elettrica.  Per gli anni arretrati, dunque, vale il “vecchio meccanismo” (e il vecchio costo della tassa), per cui gli evasori (o presunto tali), si aspettino la consueta missiva di sollecito e le possibili cartelle di pagamento Equitalia, con il rischio di subire le relative procedure esecutive.

=> Canone RAI in bolletta: domande e risposte

Concludiamo sottolineando che la TV di Stato  mette a disposizione del contribuente unportale web sul Canone RAI in bolletta completo di risposte alle domande più frequenti, un numero verde (800938362) attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00, il servizio gratuito Pronto la RAI che consente di prendere un appuntamento telefonico per risolvere eventuali problemi.

Canone RAI: scadenze, rate, sanzioni e rimborsi


La riforma del canone RAI introdotta dalla recente Legge di Stabilità prevede che a partire dal 2016 l’imposta, il cui importo scende da 113 a 100 euro, venga pagata insieme alla bolletta elettrica. Il canone TV va pagato nel caso in cui si posseggano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive (art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246), indipendentemente dalla qualità o quantità di utilizzo (sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).

=> Canone RAI: ecco gli apparecchi tassati


Il canone RAI è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Nel caso si sia in possesso dei requisiti che autorizzano all’esenzione dal canone TV è necessario comunicarlo, sotto la propria responsabilità penale, all’Agenzia delle Entrate con apposito modulo.

=> Canone RAI 2016: domande e risposte

Scadenze

Per quest’anno le rate verranno addebitate a partire dal mese di luglio, mentre dal 2017 si inizieranno a pagare da gennaio. Lo slittamento di quest’anno è dovuto al fatto che attualmente mancano ancora le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate attuative della nuova normativa.

Rate

Se fino al 2015 era possibile pagare il canone RAI in un’unica soluzione o richiederne la rateizzazione, da quest’anno il canone viene automaticamente frazionato e distribuito nelle bollette elettriche che si pagano normalmente nel corso dell’anno. Visto che quest’anno si inizia a pagare da luglio, la prima rata comprenderà anche quelle non precedentemente versate, quindi la tassa per il mese di luglio ammonterà a circa 70 euro.

=> Canone RAI in bolletta: il modulo di esenzione

Rimborsi

Nel caso in cui si sia presentata disdetta del canone RAI, l’esenzione dal versamento dell’imposta partirà:
  • dal 1° gennaio successivo, se la disdetta è stata presentata entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
  • dal 1° luglio dello stesso anno se presentata dopo il 1° gennaio ed entro il 30 giugno dell’anno in corso.
Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare gli importi presentando un’istanza di rimborso.

=> Scarica il modello di richiesta di rimborso del canone RAI

Sanzioni

In caso di ritardo nel versamento del canone TV verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:
  • 4,47 euro in caso di ritardi inferiori ai 30 giorni;
  • 8,94 euro se superiori a trenta giorni;
  • 8,94 euro più l’1% di interessi di mora per ogni semestre compiuto, in caso di ritardi superiori ai sei mesi.
La riforma del canone RAI non prevede alcun condono per i canoni non pagati prima del 2015, ma nel caso in cui il mancato versamento dell’imposta abbia comportato l’emissione di una cartella di pagamento inferiore ai 300 euro si avrà accesso al condono previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per le cartelle Equitalia al di sotto di tale importo.

Canone rai » a chi è dovuto l’onere in caso di contratto di locazione?


Si e' stipulato un contratto di locazione come affittuario e l’apparecchio televisivo appartiene al proprietario dell’appartamento: chi deve pagare il canone rai? Lo spieghiamo nel prosieguo dell’articolo.

E’ bene notare che dal 2016 l’addebito del canone Rai, vale a dire dell’imposta sul possesso della televisione, finisce direttamente nella bolletta della luce.
E’ quanto stabilito dalla nuova legge di Stabilita', da poco approvata definitivamente.

in caso di contratto di locazione a chi spetta il versamento del canone rai?

Il versamento del canone rai, corrisposto direttamente in bolletta della luce, spetta all’intestatario del contratto luce, quindi, nella maggior parte dei casi, al locatore.

Dunque, in tale fattispecie, in base a quanto stabilito dalla legge di Stabilita' 2016, né per il padrone di casa, né tanto meno per l’inquilino dovrebbe verificarsi la problematica legata al doppio pagamento.
La normativa, infatti, prevede che il versamento della tassa sul possesso dell’apparecchio televisivo vada effettuato dal contribuente e dal rispettivo nucleo familiare, nel caso sia stabilita la stessa residenza, una sola volta, indipendentemente dal numero di televisioni o di immobili dotati di apparecchi televisivi detenuti.
In sostanza, quindi, il conduttore (affittuario) che gia' versa il canone Rai per la prima casa, quella dove ha residenza, non sara' tenuto a pagare una seconda volta l’imposta sull’abitazione data in affitto, in modo particolare se il contratto della luce risulta intestato al locatore (proprietario).
Se, invece, tornando al soggetto proprietario dell’immobile affittato quest’ultimo non ha provveduto a fissare la propria residenza nell’immobile in oggetto, e la condizione e' stata comunicata alla compagnia elettrica al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica, lo stesso proprietario non vedra' recapitarsi nessuna maggiorazione del canone sulla relativa bolletta della luce, potendola ricevere al massimo sulla bolletta della casa di residenza, sempre se nella stessa abbia provveduto a sottoscrivere personalmente il contratto della luce.

giovedì 3 dicembre 2015

Luce e gas, contratti fuori legge: maxi-multe a Eni, Enel e 5 aziende


Avevano ragione i consumatori: non sono a norma molti contratti per l’energia attivati telefonicamente o attraverso aggressive politiche commerciali porta a porta . Per questo l’Antitrust ha irrogato sanzioni per oltre 6 milioni di euro a 7 imprese del settore luce e gas per attivazione di forniture non richieste. Lo comunica la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Le imprese interessate sono: Enel Energia, Eni, Acea Energia, Hera Comm, GdF Suez Energie, Green Network e Beetwin. Enel Energia dovrà pagare 2,15 milioni, Eni 2,1 milioni, Acea Energia 600 mila euro, Hera-Comm 366mila euro, Gdf-Suez-Energie 200mila euro, Beetwin 320mila euro e Green Network 320mila euro. A giudizio dell’Antitrust, i sette operatori «hanno alterato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in violazione del Codice del Consumo». Queste pratiche sfruttavano il contesto di «asimmetria informativa» in cui avvengono le scelte dei consumatori, a causa della complessità intrinseca delle offerte commerciali di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero. Nel faro dell’autorità Antitrust, le modalità di offerta e conclusione dei contratti a distanza di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero, ovvero quelli raccolti attraverso la rete degli agenti porta-a-porta e attraverso il canale telefonico (il cosiddetto teleselling). «Eni da sempre è impegnata in un miglioramento continuo dei propri servizi, compresi i processi di teleselling e, indipendentemente dal pronunciamento dell’Agcm che valuteremo nelle sedi opportune, l’azienda continuerà a operare con spirito di collaborazione e attenzione verso il cliente». Così, in una nota, un portavoce Eni dopo la pronuncia dell’Antitrust che ha sanzionato 7 imprese di luce e gas per le modalità di offerta e conclusione dei contratti a distanza o di teleselling. «A conferma di questo, Eni ha già reintrodotto, indipendentemente dalla pronuncia dell’Agcm, modalità di contrattualizzazione telefonica che tutelano maggiormente il cliente e impediscono, ad esempio, di concludere un contratto senza che il cliente abbia espressamente confermato - in una seconda telefonata - la propria ferma volontà di ricevere il gas e/o la luce da Eni».