venerdì 12 febbraio 2016

Canone RAI: scadenze, rate, sanzioni e rimborsi


La riforma del canone RAI introdotta dalla recente Legge di Stabilità prevede che a partire dal 2016 l’imposta, il cui importo scende da 113 a 100 euro, venga pagata insieme alla bolletta elettrica. Il canone TV va pagato nel caso in cui si posseggano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive (art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246), indipendentemente dalla qualità o quantità di utilizzo (sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).

=> Canone RAI: ecco gli apparecchi tassati


Il canone RAI è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Nel caso si sia in possesso dei requisiti che autorizzano all’esenzione dal canone TV è necessario comunicarlo, sotto la propria responsabilità penale, all’Agenzia delle Entrate con apposito modulo.

=> Canone RAI 2016: domande e risposte

Scadenze

Per quest’anno le rate verranno addebitate a partire dal mese di luglio, mentre dal 2017 si inizieranno a pagare da gennaio. Lo slittamento di quest’anno è dovuto al fatto che attualmente mancano ancora le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate attuative della nuova normativa.

Rate

Se fino al 2015 era possibile pagare il canone RAI in un’unica soluzione o richiederne la rateizzazione, da quest’anno il canone viene automaticamente frazionato e distribuito nelle bollette elettriche che si pagano normalmente nel corso dell’anno. Visto che quest’anno si inizia a pagare da luglio, la prima rata comprenderà anche quelle non precedentemente versate, quindi la tassa per il mese di luglio ammonterà a circa 70 euro.

=> Canone RAI in bolletta: il modulo di esenzione

Rimborsi

Nel caso in cui si sia presentata disdetta del canone RAI, l’esenzione dal versamento dell’imposta partirà:
  • dal 1° gennaio successivo, se la disdetta è stata presentata entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
  • dal 1° luglio dello stesso anno se presentata dopo il 1° gennaio ed entro il 30 giugno dell’anno in corso.
Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare gli importi presentando un’istanza di rimborso.

=> Scarica il modello di richiesta di rimborso del canone RAI

Sanzioni

In caso di ritardo nel versamento del canone TV verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:
  • 4,47 euro in caso di ritardi inferiori ai 30 giorni;
  • 8,94 euro se superiori a trenta giorni;
  • 8,94 euro più l’1% di interessi di mora per ogni semestre compiuto, in caso di ritardi superiori ai sei mesi.
La riforma del canone RAI non prevede alcun condono per i canoni non pagati prima del 2015, ma nel caso in cui il mancato versamento dell’imposta abbia comportato l’emissione di una cartella di pagamento inferiore ai 300 euro si avrà accesso al condono previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per le cartelle Equitalia al di sotto di tale importo.

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